In seguito al Consiglio dei Ministri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL n. 4 del 24.01.15 che rivede l’IMU agricola per il 2015 con effetti anche sul 2014.
Il DL stabilisce che a decorrere dall’anno 2015, l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:
– ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT;
– ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.
L’esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b) , nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.
I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all’anno di imposta 2014.
Per l’anno 2014, non è, comunque, dovuta l’IMU per i terreni esenti in virtù del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 06.12.14 e che, invece, risultano imponibili per effetto dell’applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti.
I contribuenti versano l’imposta complessivamente dovuta per l’anno 2014, determinata secondo i criteri di cui ai commi precedenti, entro il 10 febbraio 2015. Quindi se consultate l’elenco ISTAT trovate una colonna Comune Montano. In questa colonna potete trovare i seguenti valori:
T – Totalmente montano – i terreni sono tutti esenti
P – Parzialmente montano – sono esenti solo i terreni posseduti e condotti da CD o IAP e i terreni posseduti da CD o IAP e dati in fitto ad altri CD o IAP
NM – Non montano – i terreni non sono esenti e per tutti i terreni si versa l’IMU
E quindi a seconda di questo valore il Calcolo IMU applica l’imposta o l’esenzione a seconda dei casi.
Inoltre, solo per il 2014, se il comune risulta ad esempio P – Parzialmente montano, ma l’altitudine supera i 600 metri, si applica l’esenzione su tutti i terreni, in virtù del Decreto del 28 Novembre GU n. 284 del 06.12.14
Se invece risulta NM – Non montano ma l’altitudine è tra i 281 metri ed i 600 metri, si applica l’esenzione solo sui terreni di proprietà di CD o IAP anche quando concessi in fitto o comodato ad altri CD o IAP.
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